| · Che dati societari devo pubblicare per legge sul mio sito? Se hai un sito internet della tua società in relazione alle norme vigenti e al tipo di società (capitali o persone, socio unico o più) devi indicare pubblicamente alcune informazioni come il numero della partita iva e altre informazioni socetarie così come riportarte obbligatoriamente anche nei documenti,contratti ordine e fatture o ddt o nelle email; in dettaglio di seguito gli obblighi di pubblicità delle società.
Obblighi di pubblicità delle società: Le informazioni minimali da indicare sono diverse a seconda della natura giuridica della società.
- Società di persone e società semplici devono indicare negli atti e nella corrispondenza (e anche fatture e DDT):
-denominazione (ragione sociale) ; -sede della società ; -ufficio del Registro delle Imprese presso la quale risulta iscritta ed il relativo numero di iscrizione ; -eventuale stato di liquidazione della società ;
- Società di capitali devono indicare negli atti e nella corrispondenza (comprese fatture e DDT) e dal (luglio 2009) anche nel sito web:
-denominazione (ragione sociale) ; - sede della società ; -ufficio del Registro delle Imprese presso la quale risulta iscritta ed il relativo numero di iscrizione ; -capitale sociale indicandone la misura effettivamente versata come risultante dall’ultimo bilancio ; -eventuale stato di liquidazione della società ; -eventuale stato di società unipersonale ;
La legge 88/2009 all'articolo 42 ( testo di modifica dell'art. 2250 Cod.Civ.) ha introdotto l'obbligo, ma solo per le società di capitali, di pubblicare tali informazioni anche nei siti web delle società.
In caso di omessa pubblicazione delle informazioni legali richieste negli atti, nella corrispondenza, e nel sito web della società, si applicano le sanzioni già previste dall’art. 2630 C.C. per l’omessa o ritardata pubblicazione di atti al registro delle imprese, con un minimo di euro 206 ad un massimo di euro 2.065 per ogni amministratore
Esisteva già una norma fiscale (art. 35 del D.P.R. 633/1972 - IVA) che impone di indicare il solo numero di partita IVA almeno nella home page del sito internet della società. Questa norma rimane comunque efficace indipendentemente dal tipo di società e dal utilizzo del sito per tutti i soggetti passivi di IVA e la mancata osservanza di tale prescrizione è sanzionata.
Citiamo il secondo paragrafo del punto 1 dell'articolo 35 del dpr 633/1972: "L'ufficio attribuisce al contribuente un numero di partita I.V.A. che resterà invariato anche nelle ipotesi di variazioni di domicilio fiscale fino al momento della cessazione dell'attività e che deve essere indicato nelle dichiarazioni, nella home-page dell'eventuale sito web e in ogni altro documento ove richiesto." [ Torna Su ]
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